03-02-2020 Azienda USL Toscana Centro

C.F. -P.IVA 06593810481 Piazza S. Maria Nuova1 50122 FIRENZE
Dipartimento della Prevenzione
Pec: prevenzione.uslcentro@ postacert.toscana.it
Commissione Interdisciplinare Ambiente Attività Produttive
Viale G Matteotti 19 – 51100 PISTOIA
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Prot. n. 10819 Data 03/02/2020

REGIONE TOSCANA regionetoscana@postacert.toscana.it
Direzione Ambiente ed Energia Settore Valutazione Impatto ambientale
Opere Pubbliche di interesse strategico Regionale
Protocollo Regione Toscana: AOOGRT_0478439_2019-12-23
Richiedente: Pistoia Compost S.r.L.
Ubicazione: Località Tana Termini Comune San Marcello Pistoiese-Piteglio
Pratica C.I.A.A.P: seduta C.I.A.A.P. del 03/02/2020 – sispc n. 1194265
Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale:

Progetto di nuovo impianto a digestori anaerobici per il trattamento della
FORSU in Località Tana Termini Comune San Marcello Pistoiese-Piteglio”
Nel sito dove si intende realizzare l’impianto, è stato in funzione un impianto di
compostaggio di tipo aerobio poi dismesso (detto impianto -dati 2015- era autorizzato
a trattare una quantità pari a 31.000 t/a, rifiuti trattati 19.392 t/a di cui 18.962 t/a di
CER 200108 e 430 t/a di CER 200201 – fonte Allegato B, Modifica del Piano
Regionale di Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati). Quest’ultimo è stato
causa di numerosissimi esposti da parte della popolazione, avanzati anche attraverso la
pubblica amministrazione, per rilevanti problematiche olfattive che hanno interessato
un’area abbastanza vasta (Piteglio, Lucchio, altri insediamenti nel territorio nel
Comune di Bagni di Lucca).
Il progetto presentato comporta un revamping di quello dismesso, mediante
inserimento di nuove tecnologie e macchinari e realizzazione di nuovi volumi; le
planimetrie agli atti non permettono di evidenziare tutte le modifiche che si intendono
apportare allo stato esistente di cui il progetto di fattibilità presentato viene definito
ampliamento. Il ciclo di trasformazione di tipo anaerobio di FORSU e verde produrrà
biometano, CO2 e compost. Dai dati forniti risulta che l’impianto ha potenzialità
totale/ annua 27000 T/a FORSU; 6500 T/a sfalci e potature; 1000 T/a legno.
Fatta salva l’ammissibilità del nuovo impianto di compostaggio secondo gli atti di
pianificazione e programmazione vigenti in materia di gestione dei rifiuti di
competenza regionale, esso non deve pregiudicare l’utilizzo del territorio secondo
quanto previsto dagli strumenti di programmazione comunali di San Marcello-Piteglio
e di Bagni di Lucca, non agli atti..
Qualora le destinazioni urbanistiche non precludano la localizzazione dell’impianto, le
scelte impiantistiche dovranno assicurare che il processo di trasformazione della
sostanza organica sia ottimale e che, parimenti, non vi siano impatti negativi per la
salute umana (art.177 D.Lgs 152/2006: i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la
salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all’ambiente….lettera b) senza causare inconvenienti da rumori o odori).
Nel documento Amb 09.01 Sintesi non tecnica a pag 16, si asserisce che per le
caratteristiche tecnologiche e gli impatti generabili sull’ambiente l’impianto “non
costituisce alcuna fonte di disturbo”.
Si formulano le seguenti osservazioni:

  1. Non vengono indicati in modo chiaro e coerente i CER dei rifiuti in ingresso (i
    documenti pag. 9 AMB.02.01, pag.24 AMB 09.01, pag. 7 Relazione di
    Processo presentano dati incongrui; in particolare chiarire se è previsto e come
    viene gestito il CER 20.01.25).
  2. Si rileva che la planimetria Ar 04.01 (lay out impianto) non è coerente con la
    planimetria Ar 02.02 (stato di progetto).
  3. Chiarire se nell’autorizzazione paesaggistica SUAP 3689 del 23/05/2019,
    rilasciata dalla Sovrintendenza, (confronta pag 38 del documento AMB
    09.01) sono state presentate tutte le opere proposte per la mitigazione delle
    emissioni odorigene (camini, scrubber, biofiltro) come previsti nella
    documentazione presentata;
  4. Prescindendo da valutazioni strutturali e di sicurezza del percorso stradale (
    SR 12), unica arteria di collegamento fra i comuni di San Marcello Piteglio e
    Bagni di Lucca, non di competenza, si rileva che è assente una valutazione
    dell’impatto emissivo legato al traffico in ingresso ed in uscita dei veicoli
    dall’impianto. Non sono stati esclusi impatti negativi legati al trasporto di
    rifiuti in ingresso all’impianto. Non è chiarita la motivazione per la quale il
    gas prodotto viene conferito con carri bombolai anzichè prevedere
    l’immissione in rete. Tale soluzione ha impatto sia in termini di emissioni che
    di sicurezza.
  5. In riferimento alla fonte di approvvigionamento idrico dell’impianto dal
    torrente Lima per tutti gli usi previsti, non è indicato il quantitativo prelevato
    ed assicurato che l’acqua destinata ad uso umano, incluso docce, lavaocchi,
    lavabi, ecc. abbia le caratteristiche previste per tale uso;
  6. Manca una valutazione d’impatto sulla matrice acqua profonda; in caso di
    pozzi esistenti è necessario rappresentare la loro collocazione e specificare gli
    accorgimenti posti a protezione della falda. La collocazione dell’impianto
    vincola la perforazione di pozzi ai sensi del comma 1 dell’ art.94 D.Lgs
    152/2006 s.m.i e costituisce centro di pericolo da valutare per la realizzazione
    di pozzi ad uso domestico-potabile e potabile non domestico realizzati nelle
    vicinanze.
  7. Non risulta fornito alcun elaborato (di tipo grafico o relazione) circa le
    prestazioni, le caratteristiche ed il lay out degli impianti aeraulici di processo,
    che dimostri l’assenza di emissioni diffuse e la corretta gestione delle
    emissioni convogliate; non è chiarito inoltre come si intende assicurare la
    continuità di esercizio di tali impianti in relazione a malfunzionamenti o
    guasti e nel caso di assenza di energia elettrica;
  8. Manca la descrizione dei sistemi previsti per evitare gli impatti dovuti a
    possibili rotture di manufatti per la raccolta rifiuti / prodotti del ciclo di
    trattamento.
  9. Sono presenti incongruenze fra la Relazione di Processo, le BAT riportate
    nello Studio Preliminare Ambientale e lo Studio previsionale di impatto
    olfattivo circa l’effettiva dotazione impiantistica prevista per abbattimento
    degli odori e degli inquinanti aerodispersi;
  10. Relativamente alla valutazione previsionale dell’impatto olfattivo, si rileva
    che:
    a) Non viene fornita la caratterizzazione delle sostanze chimiche che
    fuoriescono dal biofiltro;
    b) Deve essere chiarito l’effettivo funzionamento del biofiltro: la ripartizione
    40%-60% appare incongrua con il lay-out d’impianto dove il biofiltro è
    rappresentato suddiviso in tre parti uguali; inoltre poiché tale
    parzializzazione fa riferimento a due diverse fasi di processo, una
    funzionante su 24 ore, una (ricevimento e trattamento) limitata a 10 ore
    giorno, per quest’ultima deve essere chiarito se al di fuori di tale orario vi è
    assenza di sostanze odorigene in tali locali e negli impianti ivi presenti,
    diversamente tale soluzione non è ammissibile.
    c) Lo studio di impatto olfattivo considera dotazioni impiantistiche non
    coerenti con altri documenti presentati, in particolare in riferimento alla
    presenza dello scrubber a monte del biofiltro: tale studio deve essere
    riformulato tenendo conto della effettiva configurazione di progetto
    dell’impianto nel suo complesso; inoltre per poter valutare l’impatto
    odorigeno, non possono essere considerati esclusivamente valori che
    comportino molestia olfattiva, quali sicuramente quelli oltre i valori di
    accettabilità ai recettori, non potendosi escludere impatti negativi olfattivi
    anche per valori inferiori la cui frequenza non è valutata; le emissioni
    odorigene devono inoltre essere caratterizzate, al fine di impedire la
    diffusione di sostanze dannose alla salute. Infine, fermo restando che il
    modello dovrebbe tener conto di dati meteorologici rilevati sul posto, si
    ritiene necessario verificare il disturbo olfattivo in un raggio ben più
    ampio, a partire dalle fonti informative disponibili per il sito in esame.
  11. Nella documentazione non è indicata la destinazione dei rifiuti generati nelle
    fasi di cernita e trattamento.
  12. Non è chiarita la motivazione per la quale il minimo tecnico dell’impianto al
    di sotto del quale il gas viene bruciato in torcia non può essere ridotto al
    disotto del valore indicato pari al 40% (pag. 43 Relazione Impatti)
  13. Devono essere chiariti gli “impatti positivi” finalizzati alla restituzione del
    terreno post chiusura dell’impianto cui si fa esplicito riferimento nel
    documento AMB 09.01 (pag. 37).
    Per tutto quanto sopra ne consegue che non essendo stati sufficientemente
    approfonditi gli impatti che hanno risvolti di competenza e, per gli aspetti sanitari,
    mancando la caratterizzazione di tutte le sostanze nel quadro emissivo si ritiene
    necessaria la trasmissione di documentazione idonea a chiarire in modo esaustivo gli
    aspetti sopra evidenziati ai fini dell’espressione del parere richiesto.
    Preso atto infine che la realizzazione del progetto considera l’adozione delle migliori
    tecnologie disponibili di settore, si osserva che in molti casi viene assunta la BAT
    come “verificata” senza indicarne le modalità, e, a titolo esplicativo si formulano le
    seguenti osservazioni:
  14. BAT 2 F e G: devono essere elencati in modo univoco i codici CER dei rifiuti
    in ingresso all’impianto (confronta pag.24 AMB 09.01 CER 20.02.00 e CER
    20.02.38) e pag.8 AMB 02.01 CER 20.01.08, CER 20.01.25, CER 20.03.02);
  15. BAT 1e 3: si prende atto dell’intenzione di dotarsi di un sistema di gestione
    ambientale al fine di assicurare il completo assolvimento di tali BAT;
  16. BAT 8: la modalità di monitoraggio che il gestore intende attuare sembra
    essere di tipo quantitativo per H2S e NH3, considerati cumulativamente,
    mentre si ritiene indispensabile che la valutazione sia effettuata singolarmente
    per ciascuna sostanza. Inoltre per TVOC e polveri questa non viene definita;
    il monitoraggio delle sostanze gassose deve, comunque, essere sempre tale
    da caratterizzare i contributi delle singole fonti (BAT 34);
  17. BAT 10: non è chiaro dove verranno posizionati i nasi elettronici
    (“monitoraggio al confine”) e in quale numero; la BAT prevede monitoraggi
    periodici. Pertanto, il metodo “field inspection” (metodo che prevede l’
    utilizzo di esseri umani per le valutazioni di impatto olfattivo) può essere
    adottato per la finalità di monitoraggio, ma non è pertinente al fine di valutare
    l’impatto poiché questo significherebbe non aver condotto correttamente la
    valutazione previsionale di impatto e/o non avere progettato l’impianto con le
    sufficienti cautele.
  18. BAT 33: si ritiene opportuno che le operazioni di accettazione del rifiuto in
    ingresso prevedano un controllo della congruità del materiale rispetto al mero
    controllo del formulario di identificazione.
  19. BAT 34: parti B e C: il pretrattamento dell’aria al biolfiltro con uno scrubber
    ad acqua richiesto dalla BAT si dà per installato, mentre nel progetto di
    fattibilità non è affatto certo; viene indicato un filtro a maniche per filtrare le
    arie esauste nell’area del trituratore, ma questa emissione non risulta mai
    descritta nel progetto di fattibilità. Si osserva, in via generale, che non è
    ammesso il ricircolo in ambiente di lavoro di inquinanti aerodispersi anche se
    sottoposti a filtrazione. Per la parte non ricompresa in B-C-D-E: vedi BAT 8.
    Distinti saluti
    Commissione Interdisciplinare Ambiente ed Attività produttive
    Il Coordinatore
    Ing. Massimo Selmi

    IL PRESENTE DOCUMENTO E’ CONFORME ALL’ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
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