Osservazioni del Comitato

Alla REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

Il sottoscritto Avvocato a titolo personale ed in nome e per conto del comitato, dell’associazione e delle persone fisiche deleganti (all. 3 – 5)
PRESENTA
ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione al progetto sotto indicato:
Progetto presentato dalla Società Pistoia Compost Srl per un impianto in San Marcello Piteglio e
per “il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativamente al progetto:“Trasformazione dell’impianto di compostaggio esistente in un impianto a digestore anaerobicoper il trattamento della FORSU”… Nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, oltre al provvedimento di VIA, è stato richiesto il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di assenso :
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che ai sensi dell’Allegato IX alla Parte Secondadel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. comprende anche l’Autorizzazione ordinaria alle emissioni inatmosfera (per stabilimenti ex art. 269 D.Lgs. 152/2006, PRQA L.R. 9/2010) el’Autorizzazione agli scarichi idrici di acque reflue industriali fuori pubblica fognatura(Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 – D.P.G.R. 46R/2008);
Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico ex art. 8, c.4 o c.6 L.447/1995,DPR 227/2011, D.P.R. 59/2013, D.P.G.R .2/R/2014, D.G.R. 857/2013; Pas di competenza comunale per la realizzazione ed esercizio dell’impianto ex art. 16 bisL.R. 39/2005 e art. 6 D.Lgs. 28/2011;
Autorizzazione Idraulica (per manufatti interferenti con reticolo idrografico regionale ointerventi in fascia di rispetto) ex R.D. 523/1904, LR 41/2018, L.R. 80/2015, D.P.G.R.42/R/2018; Concessione per il prelievo e utilizzo acque, superficiali e sotterranee ex R.D.1775/1933,Parte Terza Capo II D.Lgs.152/2006, L.R. 80/2015, D.G.R. 61/R /2016; Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923, R.D.1126/1926, L.R.39/2000, D.P.G.R. n.48/R 8/8/2003;
Permesso di costruire per interventi edilizi ex D.P.R. 151/2011, D.P.R 380/2001, L.R.65/2014; Autorizzazione Paesaggistica ex art.146 D.Lgs. 42/2004, L.R.65/2014;
Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendio ex art. 2 D.P.R.37/1998.Il progetto prevede la trasformazione dell’impianto di compostaggio esistente (gestito in precedenza dalla soc. Sistemi Biologici S.r.l.) in un impianto a digestori anaerobici per il trattamento della FORSU finalizzato alla produzione di biogas, da cui ricavare il biometano”


di seguito le osservazioni


PRIMA OSSERVAZIONE: Valutazione di impatto ambientale: non solo espressione di pareri tecnici
In primis va evidenziato che la Valutazione di Impatto Ambientale non si deve limitare solo ad una analisi che porta alla verifica della rispondenza di un progetto a vari vincoli territoriali o meno territoriali ma valutare da tutti i punti di vista, anche socio – economici, l’impatto dell’impianto su un territorio.
Difatti, l’art 5 comma 1 lett. B del del Testo Unico Ambiente dispone: “b) valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto” e la stessa giurisprudenza ha costantemente stabilito: “la valutazione di impatto ambientale (Via). di natura schiettamente discrezionale, non concerne una mera, e generica, verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica una complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto (alla luce delle alternative possibili e dei riflessi anche della cosiddetta opzione zero) il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita” “Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.” (Consiglio di Stato Sezione 4 Sentenza15 aprile 2021 n. 3106 in maniera conforme Cons. St., sez. IV, 17 settembre 2013 n. 2611 ; Cons. St., sez. IV, 24 gennaio 2013 n. 468 ; Tar Campania, Napoli, sez. V, n. 840 del 2021.). L’esito della v.i.a. è frutto di un giudizio
di ponderazione tra il complessivo sacrificio imposto all’ambiente e l’utilità socio-economica perseguita.
In tale analisi l’Amministrazione esercita una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo riguardante il corretto uso del territorio in senso ampio attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati.” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. consult., 09/08/2021, n.271) e “Nel rendere il giudizio di valutazione ambientale la Pubblica amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; neppure può revocarsi in dubbio che la valutazione di impatto ambientale abbia il fine di sensibilizzare l’Autorità decidente, con l’apporto di elementi tecnico-scientifici, idonei a evidenziare le ricadute sull’ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, trattandosi di un forte vincolo procedimentale, che non determina l’automatico diniego di autorizzazione in caso di valutazione negativa, né il rilascio dell’autorizzazione in ipotesi di v.i.a. favorevole; nondimeno, la procedura in argomento è prettamente finalizzata alla tutela preventiva dell’ambiente inteso nella sua più ampia accezione, con riferimento alle sue varie componenti: paesaggio, risorse naturali, condizioni di vivibilità degli abitanti, aspetti culturali.” (T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 05/11/2015, n.404 ed in maniera conforme Cons. St., sez. IV, 24 gennaio 2013 n. 468; Id., sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5294. ).
Non solo ed in maniera precisa si evidenza che la valutazione di impatto ambientale può avere anche esito negativo:
“Il giudizio d’incidenza ambientale può avere esito negativo nella ipotesi in cui l’Amministrazione ritenga, sulla base di una valutazione discrezionale ancorata agli elementi in suo possesso, che nessuna misura di mitigazione o alternativa è oggettivamente in grado di attenuare in modo soddisfacente le criticità accertate; ovvero nel caso in cui, pur risultando il progetto in linea con varie esigenze di interesse pubblico (pianificazione energetica, riduzione delle emissioni di gas inquinanti, riduzione di importazioni di altre fonti energetiche; strumenti urbanistici, esigenze climatiche atmosferiche, geologiche, paesaggistiche, socio-economiche e delle aree protette), permane un grave impatto negativo sulla fauna e sulla flora che l’Amministrazione ritenga, in una valutazione comparativa, di rilievo pubblico prevalente.” (T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 10/07/2014, n.1197) ed anche “Nella ricerca, all’interno della v.i.a., del punto di equilibrio tra realizzazione di infrastrutture e tutela dell’ambiente e del paesaggio, in cui si concretizza il principio dello sviluppo sostenibile, si dovrebbe invece ragionare, con prospettiva rovesciata, di protezione sostenibile: non di sfruttamento economico dell’ecosistema compatibile con l’esigenza di protezione dunque, ma di valutazione dei vantaggi economici che la protezione in
sé assicura senza compromissione di equilibri economici essenziali per la collettività; con la conseguenza di ammettere il coordinamento tra interesse alla protezione integrale ed altri interessi solo negli stretti limiti in cui l’utilizzo del territorio non alteri in modo significativo il complesso dei beni compresi nell’area protetta.” (Consiglio di Stato sez. IV, 05/07/2010, n.4246)
Tutto ciò premesso per quello che verrà sostenuto di seguito si invitano gli enti competenti a propendere per una valutazione di impatto ambientale negativa e cosi verso l’ “opzione zero”
Difatti, l’impianto verrebbe riattivato in una zona che ad oggi è diventata vocazione turistica come si evince dall’allegato A alla determina n. 18 del 16 febbraio 2023 della giunta comunale del Comune di San Marcello Piteglio (all. 6) che a pag. 8 vede come presenze turistiche annue dal 2016 cifre non inferiori a 50.000 presenze e nel periodo pre covid e post covid più di 60.000 con presenze turistiche estive superiori alle 40.000.
Non solo, il Consiglio Comunale del Comune di San Marcello Piteglio del 3 ottobre 2022 ha stabilito che “il turismo rappresenta il settore con le maggiori potenziali di crescita nel nostro territorio “ pag. 9 all…. e che il Comune di San Marcello Piteglio è entrato a far parte nel 2022 del circuito “ Borghi del Respiro” (https://www.borghidelrespiro.it),
Non solo, sempre la stessa delibera evidenzia i notevoli problemi emersi con il vecchio impianto (pagg. 10 – 14 all. 6) e ed almeno 11 punti critici sul progetto di impianto che viene proposto (pagg. 15 -16 all. 6).
Oltretutto, si allega alle presenti osservazioni anche documento sottoscritto da 12 associazioni sportive legate al Rafting, Packrafting, Kayak, Sup, Canyoning e Yoga in cui evidenziano: “ Il settore turistico nella Val di Lima implica lo svolgimento di un gran numero di attività (alberghi, ristoranti, negozi e attività outdoor) e l’impatto dei flussi turistici, a livello economico, socioculturale ed ecologico può essere notevole in relazione al volume, alleinfrastrutture di supporto e alle modalità di trasporto. Infatti, dal 2019 al 2022 si èregistrato un aumento dei protagonisti del turismo outdoor nel torrente Lima, passandoda 6 a 9 realtà. Oltre ad essere protagonista di attività turistiche la Lima è un punto fermodel Centro-Italia per la formazione e aggiornamenti di figure professionali fluviali edeventi sportivi a livello nazionale di: – Rafting – Packrafting – Kayak – Sup – Canyoning-YogaInoltre, i flussi turistici in Val di Lima sono soggetti a forte stagionalità concentrandosi inalcuni periodi dell’anno (primavera-estate) registrando circa 60.000 presenze.” (all. 7 pag. 1)
OSSERVAZIONI DI CARATTERE TECNICO URBANISTICO

Alla presente osservazione vengono allegate le relazioni di un geologo, un geometra (all. 8 e 9 ) e di seguito ne riportiamo le osservazioni tecnico – urbanistiche:

SECONDA OSSERVAZIONE: NECESSARIA VERIFICA CONFORMIT À DEL FABBRICATO ESISTENTE AI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI
Da quanto rilevato dalla perizia del Geometra che si allega l’immobile oggetto di intervento non sembra risultare conforme ai titoli edilizia abilitativi.
Tale circostanza sembra riportata nella perizia del CTU resa all’epoca rilasciata al Tribunale di Pistoia sezione fallimentare, fallimento n. 9/2017, da quanto dichiarato dal progettista in fase di richiesta di permesso a costruire.
Difatti, sembra farsi erroneamente riferimento alla tolleranza da costruzione come meglio in seguito specificato, il CTU, sembra aver dichiarato che non effettuò rilievi di dettaglio per l’impossibilità di accedere al complesso industriale per odori nauseabondi e per la presenza di materiale infiammabile.
Cosi, la dichiarazione che le difformità all’edificio rientrino nella tolleranza da costruzione del 2% deve essere verificata.
Le misure del complesso industriale sono state indicate dal progettista, allo stato autorizzato e allo stato di progetto nella precedente soluzione proposta e l’attuale soluzione non sembrerebbe riportare né misure lineari né la verifica analitica della tolleranza da costruzione dal progettista, pertanto va equiparata la la tolleranza da costruzione come elencato all’osservazione di seguito.
Le difformità sembrano riguardare anche le trasformazioni eseguite a suo tempo sul ciglio di sponda e relative sistemazioni pertinenziali.

TERZA OSSERVAZIONE: APPARENTE ERRONEA E PARZIALE APPLICAZIONE VERIFICA DELLA TOLLERANZA DA COSTRUZIONE
Come sopra accennato:
1)la tolleranza da costruzione del 2% non sembrerebbe stata verificata analiticamente;
2)la tolleranza da costruzione del 2% è sembrerebbe solo dichiarata;
come previsto dalla normativa di riferimento i parametri da verificare sono 4, e il parametro dell’altezza NON VERIFICA.
In particolare la normativa di riferimento consiste negli art. 34 c. 2ter del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e l’ Art. 198 c. 1 L.R.T. 65/2014 :
-STATO attuale – altezze DICHIARATE:
ml. 6,75 – ml. 7,32 – ml. 6,41
STATO di progetto – le medesime altezze corrispondono a:
ml. 7,05 – ml. 7,55 – ml. 6,55
verifica ANALITICA delle TOLLERANZE da COSTRUZIONE:
6,75 * 2% = cm. 13,5 – 7,32 * 2% = cm. 14,6 – 6,41 * 2% = cm. 12,8
ml. 7,05 – 6,75 = ml. 0,30 > ml. 0,135 NO
ml. 7,55 – 7,32 = ml. 0,23 > ml. 0,146 NO
ml.6,55 – ml. 6,41 = ml. 0,14 > ml. 0,128NO
La verifica analitica sembra comprovare che le misure progettuali non sembrerebbe rientrare nella tolleranza di costruzione prevista dall’art. 198 della L.R. 65/2014 e quindi le opere eseguite costituiscono parziale difformità dal titolo edilizio abilitativo.
Sembrerebbe presenti altri dettagli che non rientrano nella tolleranza da costruzione.

QUARTA OSSERVAZIONE: APPARENTE IMPOSSIBILIT À SANARE IL MAGGIOR VOLUME EFFETTIVAMENTE ESEGUITO IN DIFFORMIT À
Ne consegue il fatto che non sembra applicabile quanto previsto dall’allegato A.31 di cui all’art. 2 comma 1 del DPR 31/2017 né quanto previsto dall’art. 34 lettera c) 2 ter del DPR 380/2001.
Inoltre la diversa pendenza della falda di copertura (associata alle misure effettivamente fuori tolleranza), non può non essere considerata non soggetta ad accertamento di compatibilità paesaggistica e a verifica sismica
Si evidenzia oltretutto come il maggior volume, dichiarato dal progettista, sembrerebbe stato edificato successivamente all’entrata in vigore dell’art. 167 del D.Lgs. 42/04.
Tale volume non sembrerebbe sanabile ai fini paesaggistici, quale casistica non ricompresa nell’art. 167 del D.Lgs. 42/04.

QUINTA OSSERVAZIONE: GLI ELABORATI DI PROGETTO SEMBRANO PRIVI DI MISURE LINEARI – RICHIESTA VERIFICA
Da quanto analizzato dal geometra incaricato lo stato di progetto proposto dal progettista non riporta misure lineari per la parte esistente né per le nuove opere ad avviso del tecnico sopramenzionato necessita l’inserimento delle misure delle opere in progetto e delle porzioni esistenti, in pianta e nelle sezioni, come previsto dal regolamento comunale, l’inserimento delle distanze dalla strada statale, dai confini, dal ciglio di sponda, del fiume Lima, dai fabbricati limitrofi, e di ogni dettaglio di progetto.
Si chiede che venga appunto accertato, se alcune opere (come i digestori e altro) ricadono:
1.da un punto di vista urbanistico in area destinata a zona E – agricola normale del Piano di fabbricazione e non in zona D/1 (industriale);
2.all’interno della fascia situata al ciglio del terrazzo che sovrasta il torrente Lima, per una larghezza pari all’altezza del terrazzo stesso rispetto all’alveo fluviale, all’interno del quale, il piano strutturale prescrive che non si renderanno possibili interventi edilizi suscettibili di produrre un sensibile aumento dei carichi verticali trasmessi al terreno sottostante;
3.da un punto di vista della pericolosità geomorfologica e precisamente nel piano adottato dal PAI in data 4/01/2023, in area geomorfologica a pericolosità molto elevata P4; vigendo la salvaguardia, è prevista la delocalizzazione e l’impossibilità di messa in esercizio dell’impianto.
Si rimanda inoltre anche alle direttive e prescrizioni del PIT, PTC, piano strutturale ed elaborato 8B, che si allineano alla direttiva del PAI.

SESTA OSSERVAZIONE: AREA CHE SEMBRA INSERITA IN ZONA ALL’INTERNO DI CONI VISIVI E PANORAMICI
Ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 11/2011 l’area interessate dall’intervento sembra far parte delle zone inserite all’interno di coni visivi e panoramici: “CRITERIO PENALIZZANTE AI FINI DELLA TUTELA PAESAGGISTICA AMBIENTALE” come da mappe pag. 4 allegato n. 8

SETTIMANA OSSERVAZIONE: SULL’ AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sembrerebbe che l’intervento sia sottoposto agli obiettivi di cui alla “Scheda d’ambito 06 Firenze – Prato – Pistoia”, facente parte degli “Elaborati di livello d’ambito” , con particolare riferimento all’”Obiettivo 3” di cui alla stessa scheda ed alle prescrizioni relative alle aree tutelate per legge, ex art. 142 del codice, contenute nell’articolo 8 (fiumi) comma 8.3 dell’”Elaborato 8B – Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice”, come individuate nell’elaborato A3 (art.142. c.1, lett. c, Codice), facente parte degli “Allegati all’Elaborato 8B con riferimento ai beni paesaggistici di cui all’art. 142 del Codice”.
A dire dell’allegata perizia del Geometra il progetto e le conseguenti valutazioni non sembrano prendere in considerazione che attualmente pur esistendo il complesso industriale, ad oggi, non vi è alcuna attività.
Non solo, l’attività che precedentemente veniva svolta era la produzione di compost.
Oggi il progetto ha come obiettivo finale la produzione di bio-gas, pertanto è da considerare una nuova previsione da realizzare fuori dal perimetro urbanizzato, quale discarica e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzato come impianto di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs.
152/06), non contemplata dalle prescrizioni di cui al punto 8.3 dell’elaborato 8B.
In paticolare, si evidenzia che: “ al punto 8.3 ( prescrizioni) lett. G : “ g – Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:
…….

  • depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l’impattovisivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
  • discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06).
    Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2, 3, 4 e 5:
  • gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
  • impianti per la produzione di energia;
  • gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione.”
    Così, si invita a tenere conto delle sopramenzionata osservazione.
  • OTTAVA OSSERVAZIONE: NUOVA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO PER LE OPERE IN VARIANTE ALLA PRECEDENTE
    La versione di progetto oggi presentata sembra differire da quanto autorizzato dall’Unione di Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese in data 4/02/2020 con atto SUAP n. 13 conseguendone così la necessità di una nuova Autorizzazione .anche in relazione a quanto prescrive il piano strutturale e l’Autorità di Bacino competente.
  • NONA OSSERVAZIONE: VERIFICA SU MANCATA COERENZA PIANO STRUTTURALE
    L’art. 51 del Piano strutturale disciplina la “Definizione e disciplina degli Ambiti e delle Unita’ di Paesaggio”..
    Su tutti gli ambiti ed unità di paesaggio, ancorché disciplinati nello Statuto dei Luoghi, si applicano le seguenti disposizioni di carattere generale:
    …..
    c) gli interventi di trasformazione devono sempre garantire la permanenza delle peculiarità che contraddistinguono l’ambito di paesaggio e favorire la continuità della funzione territoriale che assolvono;
    d) gli interventi di trasformazione devono impedire il formarsi di situazioni di degrado e garantire la prevenzione di fattori di rischio;
    Per quanto riguarda:
  • Potenziamento dell’area industriale situata in località Tana Termini, tramite ampliamento della stessa come riportato in Tavola P10. La nuova area di previsione, da cui rimangono escluse le aree a pericolosità idraulica elevata, come perimetrate in tavola P07/a, nonché le aree corrispondenti al rilevato della Strada Statale n.12 del Brennero, raccorda l’area industriale, già inserita nel PDF, su cui sorgerà un impianto di compostaggio, con l’area situata più a monte, lungo il corso del Torrente Lima, su cui è stata concessionata la realizzazione di una centrale idroelettrica, e dovrà pertanto essere destinata ad interventi edilizi volti al miglioramento e potenziamento delle attività svolte nei suddetti impianti; l’edificabilità dell’area, e in generale il suo utilizzo per scopi edilizi, sarà condizionata al rispetto delle condizioni riportate nel paragrafo 3.3. del presente articolo…..
    3.3 Attività produttive.
    4.Nel rispetto di quanto riportato tra gli indirizzi programmatici di cui al comma 2 del presente articolo, la previsione di un’area di espansione industriale in località Tana Termini è finalizzata ad una riorganizzazione complessiva della zona, che, a seguito dell’attuazione di previsioni inserite nel PDF, è destinata ad ospitare un impianto industriale (lavorazione delle biomasse) ed un impianto tecnologico (centrale idroelettrica), nonché all’individuazione dei necessari spazi atti a consentire il funzionamento a regime e l’eventuale potenziamento delle suddette attività; l’area di previsione dovrà pertanto essere destinata alla creazione di un’adeguata viabilità di accesso agli impianti, che sia dotata anche di uno svincolo, opportunamente dimensionato, per l’immissione in sicurezza dei mezzi di servizio sulla o dalla Strada Statale n.12 del Brennero (come da prescrizione A.N.A.S. contenuta nel verbale della Conferenza dei Servizi convocata per l’approvazione del progetto dell’impianto di lavorazione delle biomasse), e gli spazi rimanenti potranno essere destinati ad interventi edilizi la cui realizzazione sia legata alle attività già esistenti e sia giustificata da un programma di sviluppo delle attività stesse. In via generale sarà consentita la realizzazione di aree di parcheggio, piazzali di scarico e stoccaggio temporaneo del materiale di lavorazione ed anche edificazione di nuovi volumi, secondo indici di utilizzazione fondiaria, stabiliti in sede di RU, atti a garantire il mantenimento di un’adeguata porzione di superficie permeabile; in ogni caso, lungo il corso del torrente Lima, in adiacenza al limite superiore dell’argine fluviale, dovrà essere mantenuto uno spazio da destinare a sentiero ciclo-pedonale che si ricolleghi al percorso escursionistico lungo fiume inserito nel progetto di costruzione della centrale idroelettrica.
    L’utilizzo dell’area per scopi edilizi sarà comunque subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  • l’intera area di espansione dovrà essere oggetto di un piano urbanistico attuativo, avente i
    contenuti di cui all’art.32 della ex Legge Regionale n.5/1995, e successive modificazioni, nonché all’art.67 della Legge Regionale n.1/2005, da approvarsi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia, e la cui realizzazione sia anche prevista differita nel tempo; dal piano attuativo rimangono escluse le opere edilizie richieste dagli Enti intervenuti alla Conferenza dei Servizi convocata per l’approvazione del progetto dell’impianto di lavorazione delle biomasse ed inserite come prescrizioni nel verbale definitivo della Conferenza, la cui realizzazione potrà avvenire con concessione edilizia diretta;
  • il piano attuativo dovrà anche prevedere tutte le opere di bonifica e messa in sicurezza idrogeologica delle parti dell’area per cui gli studi geologici a corredo del piano rilevino condizioni di rischio, anche nel caso in cui sia previsto il mantenimento delle stesse a verde;
  • in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n.1030 del 20/10/2003, a corredo del piano attuativo dovrà essere presentato uno studio idrologico-idraulico che valuti le condizioni di rischio per esondazione dei corsi d’acqua e fossi presenti nell’area (torrente Lima e suoi affluenti) e indichi le misure di messa in sicurezza eventualmente necessarie;
  • è vietato il completo intubamento dei due fossi che tagliano trasversalmente l’area, mentre saranno possibili parziali intubamenti al fine di consentire l’attraversamento degli automezzi, purché la fattibilità di tali interventi sia adeguatamente valutata nello studio idrologico-idraulico;…..
  • al fine di prevenire fenomeni di dissesto, nella fascia situata al ciglio del terrazzo che sovrasta il torrente Lima, per una larghezza pari all’altezza del terrazzo stesso rispetto all’alveo fluviale, non si renderanno possibili interventi edilizi suscettibili di produrre un sensibile aumento dei carichi verticali trasmessi al terreno sottostante (piazzali di sosta e stoccaggio materiali, nuovi edifici, ecc.); in tale fascia si renderà possibile tuttavia la realizzazione di viabilità sia ciclo-pedonale che per automezzi, con gli accorgimenti eventualmente previsti nella relazione geologica”.
    Di conseguenza, come evidenzia il sopramenzionato tecnico sembra appalesarsi la mancata coerenza e conformità al Piano Strutturale è dettata nei seguenti passaggi:
    -gli interventi di trasformazione devono impedire il formarsi di situazioni di degrado e garantire la prevenzione di fattori di rischio; alcuni rischi sembrano presenti e rischiano di aggravarsi.;
    -gli spazi rimanenti potranno essere destinati ad interventi edilizi la cui realizzazione sia legata alle attività già esistenti; il fatto che attualmente non sono in essere attività, sembra precludere tale possibilità.
    -Il piano strutturale prevede che in ogni caso, lungo il corso del torrente Lima, in adiacenza al limite superiore dell’argine fluviale, dovrà essere mantenuto uno spazio da destinare a
    sentiero ciclo-pedonale; il progetto non prevede di destinare tali spazi a sentiero ciclo-pedonale
    -L’utilizzo dell’area per scopi edilizi sarà comunque subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
    — l’intera area di espansione dovrà essere oggetto di un piano urbanistico attuativo – non è stato presentato piano attuativo;
  • è vietato il completo intubamento dei due fossi che tagliano trasversalmente l’area – è previsto l’intubamento di un fosso
    — al fine di prevenire fenomeni di dissesto, nella fascia situata al ciglio del terrazzo che sovrasta il torrente Lima, per una larghezza pari all’altezza del terrazzo stesso rispetto all’alveo fluviale, non si renderanno possibili interventi edilizi suscettibili di produrre un sensibile aumento dei carichi verticali trasmessi al terreno sottostante (piazzali di sosta e stoccaggio materiali, nuovi edifici, ecc.); in tale fascia si renderà possibile tuttavia la realizzazione di viabilità sia ciclo-pedonale ; nell’area in esame è invece prevista la realizzazione di infrastrutture e impianti quali, coperture, digestori e muri.
    Per le mappe della locazione dell’impianto si rinvia a pag. 6 – 9 dell’allegato 8
  • DECIMA OSSERVAZIONE: VERIFICA CONFORMIT À AL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE
    Il Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico ai sensi dell’art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede all’art. 18 : “….2. Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, fatte salve le disposizioni di cui alla pianificazione di bacino, alle norme in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua, oltre a quanto disciplinato al Capo VII, perseguono i seguenti obiettivi:
    a) conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto fluviale, come definito al comma 3, lettera a) e delle aree di pertinenza fluviale come riconosciute dai Piani di assetto idrogeologico;
    b) salvaguardare i livelli di qualità e il buon regime delle acque, con particolare riferimento al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV), al trasporto solido, alle aree di divagazione dell’alveo e quelle necessarie alla sua manutenzione e accessibilità..
    3.Gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della pianificazione territoriale, negli atti di governo del territorio, nei piani di settore, fatto salvo il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge per la messa in sicurezza idraulica, provvedono a:
    ……b) definire strategie, misure e regole/discipline volte a:
    4.…..2. evitare i processi di artificializzazione degli alvei e delle aree di pertinenza fluviale e ulteriori processi di urbanizzazione nei contesti fluviali garantendo che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo, anche sulla base delle elaborazioni del Piano paesaggistico, la qualità delle acque e degli ecosistemi;
  1. promuovere forme di fruizione sostenibile del fiume e dei contesti fluviali anche attraverso la creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce, e incentivare iniziative volte al recupero di manufatti e opere di valore storico-culturale come testimonianza di relazioni storicamente consolidate tra fiume e comunità insediata;
  2. valorizzare gli strumenti di partecipazione delle comunità locali, quali i contratti di fiume, finalizzati a promuovere politiche di gestione delle risorse paesaggistiche, ecosistemiche e naturali dei contesti fluviali volti al superamento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei contesti fluviali;
  3. migliorare la qualità ecosistemica dell’ambiente fluviale, anche mediante interventi di ricostituzione della vegetazione ripariale, con particolare riferimento ai corridoi ecologici indicati come “direttrici di connessione fluviali da riqualificare” come individuati dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico;
  4. tutelare gli habitat ripariali e fluviali di interesse regionale e/o comunitario e le relative fitocenosi e mitigare gli impatti legati alla diffusione di specie aliene invasive;…
  5. tutelare la tipicità e l’integrità dei contesti fluviali caratterizzati dalla presenza di paesaggi torrentizi carsici, di ripiani tufacei, forre, salti d’acqua, sorgenti, risorgive o fontanili;….
  6. riqualificare gli ecosistemi fluviali alterati, con particolare riferimento agli alvei degradati dalla presenza di materiali inerti derivanti da adiacenti attività di cave, miniere e relative discariche.”
    Non solo, l’art. 37 del suddetto Piano dispone: “ Le politiche regionali di settore concorrono alla definizione dei progetti di paesaggio al fine di favorire dinamiche di sviluppo locale, la valorizzazione delle risorse paesaggistiche e per contrastare fenomeni di marginalizzazione e abbandono delle aree più interne” e l’art. 38: “ 3. A far data dall’approvazione della del.c.r. 58/2014 di adozione del presente Piano e fino alla pubblicazione dell’avviso della sua approvazione gli interventi da realizzarsi nelle aree e sui beni di cui agli artt. 136 e 142 del Codice sono consentiti solo se conformi alle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici.
  7. A far data dall’approvazione della del.c.r. 58/2014 di adozione del presente Piano e fino
    all’individuazione dei contesti fluviali di cui all’articolo 18, comma 3, lettera a) i comuni, nella fascia di 150 metri da fiumi e torrenti di cui all’Allegato L “Elenco di Fiumi e Torrenti riconosciuti tramite CTR”, individuata con le modalità di cui all’elaborato di piano 7B “Ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del Codice”:
    a) tutelano i caratteri morfologici e figurativi dei fiumi e torrenti e gli aspetti storico-culturali del paesaggio fluviale;
    b) evitano i processi di artificializzazione degli alvei e delle aree di pertinenza fluviale e ulteriori processi di urbanizzazione garantendo che gli interventi di trasformazione non compromettano i rapporti figurativi identitari dei paesaggi fluviali, le visuali connotate da un elevato valore esteticopercettivo e la qualità degli ecosistemi.”
    Appare evidente la necessità degli Enti competenti valutare la conformità dell’impianto alla suddetta normativa e come appaia prima facie non corrispondere.
    Infine, va evidenziato come la relazione del tecnico allegata: “ Tutto ciò anche in relazione al territorio del comune di Bagni di Lucca, e agli effetti che la realizzazione dell’impianto in progetto possa avere, proprio sul territorio termale considerato che l’ubicazione prescelta è in prossimità del comune di Bagni di Lucca e nelle vicinanze di numerose attività fluviali – ricreative – sportive che da oltre un decennio stanno caratterizzando Bagni di Lucca e il rapporto col proprio fiume, contribuendo notevolmente ad un afflusso turistico legato alle attività outdoor lungo il fiume, vitale per il territorio.
    Ci permettiamo inoltre, in conclusione sulla circostanza, che la realizzazione del progetto comporti l’accentuarsi delle criticità già segnalate sia nell’elaborato 04 (Lucchesia) e il n 06 (Firenze-Prato-Pistoia) con particolare riferimento ai diffusi processi di abbandono del presidio umano di queste zone, riducendo la possibilità di contrastare i fenomeni di marginalizzazione e abbandono dei centri e insediamenti anche minori montani e delle connesse attività, disincentivando il mercato immobiliare soprattutto dall’estero e penalizzando tutte le attività presenti che contribuiscono a dare lavoro alle persone del luogo (aspetto da analizzare separatamente).” (Allegato 8)
  8. UNDICESIMA OSSERVAZIONE: VERIFICA SULLE EVENTUALI OPERE DI PROGETTO RICADENTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA DI PERICOLOSITA’ MOLTO ELEVATA (Delibera n. 28 del 21 dicembre 2022 – Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04.01.2023)
    In ordine al PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI) Variante generale adottata in
    data 4/01/2023.
    Si rileva che dalle rilevazioni svolte dal Geometra e Geologi qui incaricati parte delle opere di progetto, e parte del fabbricato esistente (nella porzione oggetto di sopraelevazione) sembrano ricadere nella fascia di pericolosità molto elevata (P4).
    Si ricorda in particolare che la Delibera n. 28 del 21 dicembre 2022 all’Art. 8 (Aree a pericolosità molto elevata (P4) – Norme 1) dispone: “Nelle aree P4, per le finalità di cui all’art. 1, sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio, da ottenersi attraverso misure di protezione finalizzate alla riduzione della classe di pericolosità, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti e ai successivi artt. 9 e 14. 2.
    Nelle aree P4 l’Autorità di bacino distrettuale si esprime sulle misure di protezione tese alla riduzione della pericolosità in merito all’aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità da dissesti di natura geomorfologica. 3. Nelle aree P4 sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi per adeguamenti minimi necessari alla messa in sicurezza delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienicosanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche.
  9. Nel rispetto delle finalità di cui all’art.1 le Regioni disciplinano le condizioni di gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica nelle aree P4 per il patrimonio edilizio esistente, per i casi di trasformazione d’uso del suolo e per i casi non espressamente richiamati nei precedenti commi. A tal fine emanano le disposizioni concernenti l’attuazione del Piano nelle materie di propria competenza, con la possibilità di adottare, ove necessario, disposizioni più restrittive rispetto a quanto previsto dal presente articolo ai sensi del disposto dell’art. 3-quinquies, c.2 del d.lgs. 152/06.”
    Non solo, l’art. 9 (Aree a pericolosità molto elevata (P4) continua disponendo gli: “Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio:
  10. Fermo restando quanto previsto all’art. 8, nelle aree P4 per le finalità di cui all’art. 1 le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni nell’ambito dei propri strumenti di governo del territorio, si attengono ai seguenti indirizzi:
    a) sono da evitare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che determinino un aumento del carico urbanistico e un conseguente aumento dell’esposizione al rischio delle persone;
    b) sono da evitare le previsioni di:
  • interventi di nuova costruzione residenziali, commerciali, ricettivi e produttivi; – nuove opere pubbliche e di interesse pubblico, riferite ai servizi essenziali;
  • nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
  • nuovi impianti di contenimento delle acque, quali dighe, invasi, laghi artificiali, oltre a quelli connessi con la gestione della risorsa idrica a scopi idropotabili ed irrigui;
    c) sono da subordinare, se non diversamente localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, da ottenersi attraverso misure di protezione, anche alla scala locale, finalizzate alla riduzione della pericolosità, le previsioni di:
  • nuove infrastrutture o opere pubbliche o di interesse pubblico;
  • interventi di ampliamento della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006;
  • nuove infrastrutture a rete;
    d) sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio:
  • le trasformazioni urbanistiche tese alla delocalizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree in dissesto, in particolare per quelle porzioni di territorio per le quali le misure di protezione e di mitigazione del rischio non risultino sostenibili, in quanto economicamente e socialmente non convenienti in termini di costi/benefici.”
    Alla luce dalle norme adottate dalla Regione Toscana, gli atti di governo del Territorio e le conseguenti autorizzazioni rilasciate non sembrano conformi alle misure di salvaguardia e pertanto il progetto non sembra conforme per la parte ricadente in area a pericolosità molto elevata (P4).”
    I suddetti fatti sono stati evidenziati negli allegati 8 e 9
  • DODICESIMA OSSERVAZIONE: OPERE RICADENTI NELLA FASCIA DI RISPETTO DI ML. 10 DAL CIGLIO DI SPONDA – incertezza sulla conformità del progetto con le prescrizioni dell’articolo n. 3 della Legge Regionale n. 41/2018 – Reticolo idraulico e di gestione ai sensi della L. R. n. 79/2012.
    Per l’importanza del progetto, sarebbe opportuno verificare la delimitazione del ciglio di sponda.
    Infatti, alcune opere in progetto come il digestore più grande e alcune opere di sostegno sembrano ricadere nella fascia di rispetto dei ml. 10 dal ciglio di sponda, nonostante che gli elaborati grafici redatti, indichino, senza misure lineari, che siano a confine di tale fascia e comunque non a una distanza maggiore di ml. 10.
    Si osserva inoltre che il desolforatore in piccola misura ricade all’interno della fascia dei ml. 10 e che la pesa esistente è quasi interamente nella fascia di rispetto di ml. 10.
    Tali opere ricadono, come specificato al punto precedente, nella fascia di pericolosità molto elevata
    P4 e pertanto non realizzabili. Tale fascia ha sicuramente una larghezza sul piano orizzontale di circa ml. 20. (Allegato 8)
    Si ricorda oltretutto come L’art. 3 della legge regionale Toscana dispone: “Non sono consentiti nuove costruzioni, nuovi manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ), fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4. “ Difatti, il suddetto geologo rileva in particolare “ Infatti, alcune opere in progetto, non finalizzate esclusivamente alla conservazione ed alla manutenzione dei manufatti esistenti, parrebbero ubicate presso i cigli di sponda del torrente Lima e del vicino impluvio posto presso la zona di accesso (cfr. la “Carta del reticolo idraulico e di gestione ai sensi della L. R. n. 79/2012”, sopra allegata).
    Negli elaborati di Progetto i cigli di sponda morfologici delle due aste torrentizie non sembrano risultare compiutamente definiti. In ottemperanza alla L. R. n. 41/2018 è obbligatorio, mediante un rilievo topografico di dettaglio, definire i cigli di sponda morfologici dei suddetti corsi d’acqua allo scopo di verificare che la distanza dei manufatti in progetto da tali cigli sia maggiore di 10 m (articolo n. 3 della L. R. n. 41/2018).” (allegato 9)
  • TREDICESIMA OSSERVAZIONE: OPERE RICADENTI in area a destinazione urbanistica E/1
    Dalla disamina del progetto, sembrerebbe emergere la mancata conformità dell’intervento e la mancata verifica di conformità in relazione alla parte di zona a destinazione urbanistica “area agricola normale” E1 di cui agli art. 18 e 19 e eventuale parte in “area agricola per impianti tecnologici” E5; nello specifico non sarebbe comunque verificata la conformità di cui all’art. 31 delle NTA del Piano di Fabbricazione, in quanto lo stesso articolo non consente la costruzione di manufatti tipo digestori e comunque stabilisce per le nuove costruzioni l’altezza massima nella misura di ml. 4,20 (nel progetto il digestore avrà altezza fuori terra di ml. 10). (all. 8)
  • QUATTORDICESIMA OSSERVAZIONE: RICHIESTA PRESENZA REQUISTI PENALLIZZANTI E ESCLUDENTI
    Si chiede che sia verificata l’effettiva distanza dal perimetro dell’impianto al nucleo abitativo di Tana Termini; la misura rilevata su Geoscopio e precisamente la misura della distanza tra il
    perimetro dell’impianto e l’abitazione più vicina, facente parte di un agglomerato urbano è pari a ml. 157.
    L’allegato 4 del Piano Rifuti e Bonifica della Regione Toscana dispone criteri escludenti e criteri penalizzanti di simili impianti, chiarendo che Il CRITERIO ESCLUDENTE ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce la completa non idoneità di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d’uso e del suolo incompatibile con la presenza degli impianti stessi. Invece. Il
  • Il CRITERIO PENALIZZANTE invece, pur non stabilendo a priori la non idoneità di una certa area alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti, segnala l’esistenza di elementi che rendono necessari ulteriori approfondimenti volti a motivare la fattibilità degli interventi ed individuare specifiche prescrizioni:
  • CRITERI PENALIZZANTI PRESENTI
    Zone all’interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata
    Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, a pericolosità idraulica elevata
    (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 30 e 200 anni)
    Area a probabilità di inondazione media (P2).
    Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923
    Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla DGRT 841/2007
  • CRITERI ESCLUDENTI PRESENTI
    Aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142 del D.Lgs. 42/2004
    Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera n) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

  • Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 200 metri fra il perimetro dell’impianto e le aree residenziali del centro abitato stesso Aree con presenza di insediamenti residenziali – all’interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse – inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all’impianto siano conferiti rifiuti pericolosi.”
    Così devono essere fatte le dovute verifiche del caso per vedere se l’impianto rispetta le suddette distanze.”
    Tutto ciò premesso si
    • CONCLUDE
      1.chiedendo a tutti gli effetti di legge che si tenga con conto delle sopraesposte osservazioni;
      2.chiedendo che vengano poste in essere a tutti gli effetti di legge le verifiche soprariportate;
      3.viste le sopraesposte osservazioni si chiede che gli enti competenti valutino la definizione della procedura di VIA con esito negativo;
      4.in subordinata ipotesi ci si associa alla richiesta del Comune di San Marcello Piteglio che richiede l’attivazione dell’istituto previsto dall’art. 54 Legge Regionale Toscana n. 10 del 2010
    • Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 24, comma 7, e dell’art.19, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo: http://www.regione.toscana.it/via .
      Elenco Allegati:
      Allegato 1 – Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione;
      Allegato 2 – Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
      Allegato 3 – Delega Comitato e persona fisica;
      Allegato 4 – Delega Associazione;
      Allegato 5 – Delega seconda associazione;
      Allegato 6 – determina n. 18 del 16 febbraio 2023 della giunta comunale del Comune di San Marcello Piteglio;
      Allegato 7 documento associazioni sportive;
      Allegato 8 – perizia geometra con allegato documento identità;
      Allegato 9 – perizia geologo con allegato documento identità.
      L’Allegato 1 “Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione ” e l’Allegato 2 “Copia del documento di riconoscimento” non saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo: http://www.regione.toscana.it/via
      San Marcello Piteglio – Firenze, 17 febbraio 2023
  • L’Osservante
    firma apposta digitalmente
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