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Dr. Geologo Massimo Colombini
Via Roma, n. 77 – 55021 – Bagni di Lucca – tel.: 0583/86126 – 347/5579330
Mail: massimocolombini@alice.it; PEC: massimocolombini@pec.it
C.F.: CLMMSM65E07E715V – P.I.V.A.: 01745290468
Per incarico ricevuto dal COMITATO “LA VALLE DEL LIMA”,
Via di Lama, n. 4 – 51028 – Popiglio, San Marcello Pistoiese (PT)
Osservazioni
relative al progetto di:
“Nuovo impianto a digestori anaerobici, per il trattamento della FORSU, nel Comune di San Marcello Piteglio (PT), in località Tana Termini; il progetto potrebbe avere impatti anche sul territorio del Comune di Bagni di Lucca”
Proponente: Pistoia Compost s.r.l.
“Procedimento di Verifica di Assoggettibilità” con avviso pubblicato in data 23/12/2019
Alla Gentile Attenzione della:
Regione Toscana, Settore Valutazione di Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere pubbliche di interesse strategico (settore VIA)
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
e per conoscenza:
all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
adbarno@postacert.toscana.it
al Comune di San Marcello Piteglio
comunedisanmarcellopiteglio@pec.it
all’Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese
unionecomuniappenninopistoiese@pec.it
al Signor Sindaco del Comune di Bagni di Lucca Paolo Michelini
comunebagnidilucca@postacert.toscana.it
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Osservazione n. 1 Nella “Carta della franosità del bacino del fiume Serchio” è segnalata la presenza di un’area C6 (“area al bordo di terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in genere soggetti a possibili collassi o frane”) corrispondente alle “aree a pericolosità di frana molto elevata” (P4; articolo n. 12 delle vigenti Norme di Piano). Le aree C6 sono così definite dal comma n. 2 dell’articolo n. 12 delle Norme di Piano:

Nella cartografia del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) l’individuazione della “fascia di rispetto” dei terrazzi fluviali o morfologici, di ampiezza pari all’altezza della scarpata, non è esaustiva dovendo essere definita compiutamente mediante sezioni e rilievi topografici. Nella Relazione geologica e negli elaborati progettuali la fascia di rispetto segnalata nella cartografia del PAI non è indicata in alcuna sezione né nelle planimetrie.
Inoltre, in base alle sezioni allegate al progetto, l’area delle indagini insiste su una superficie quasi pianeggiante, delimitata dalla ripida scarpata fluviale presente in sponda destra dell’alveo ordinario in modellamento attivo del torrente Lima: pertanto i siti d’imposta dei previsti interventi edilizi sono ubicati su un terrazzo morfologico o fluviale per il quale valgono le prescrizioni indicate nell’articolo n. 12 delle Norme di Piano: di conseguenza deve essere individuata la fascia di rispetto del terrazzo (mediante sezioni e rilievi topografici), classificata tra le “aree a pericolosità di frana molto elevata”.
Si ricorda che, secondo il comma n. 2 dell’articolo n. 12 delle Norme di Piano:

“Carta della franosità del bacino del fiume Serchio” (PAI)

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Osservazione n. 2 Nelle sezioni A – A, C – C e D – D allo stato di progetto sono indicati gabbioni portamassi, di altezza fuori terra pari a circa 5 m, da realizzarsi presso il ciglio di sponda morfologico del torrente Lima. Tale struttura si configura, senza ragionevoli dubbi, come un argine: la fascia di rispetto di 10 m, come definita dall’articolo n. 3 della Legge Regionale n. 41/2018, deve essere misurata a partire dal piede esterno dell’argine. Pertanto parte delle nuove costruzioni in progetto rientrano nella fascia di rispetto dei 10 m. Di seguito si allega il comma n. 1 dell’articolo n. 3 della L. R. n. 41/2018:
Si riporta inoltre la definizione di “nuove costruzioni” (articolo n. 2 della L. R. n. 41/2018):

Si riporta inoltre la definizione di “nuove costruzioni” (articolo n. 2 della L. R. n. 41/2018):

La realizzazione dei nuovi interventi edilizi è quindi in contrasto con le prescrizioni contenute nella L. R. n. 41/2018.
Qualora la struttura costituita da gabbioni portamassi (ubicata entro i 10 m dal ciglio di sponda) non avesse la funzione di argine, essa dovrebbe essere considerata come “opera di protezione” non del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente, bensì dei nuovi interventi edilizi (cfr. le sezioni A – A, C – C e D – D e la planimetria allo stato di progetto).
Nel comma n. 3 dell’articolo n. 3 della L. R. n. 41/2018 è specificato quanto segue:
Si riporta inoltre la definizione di “nuove costruzioni” (articolo n. 2 della L. R. n. 41/2018):

La struttura costituita dai gabbioni portamassi, ubicata entro i 10 m dal ciglio di sponda, non è finalizzata esclusivamente alla conservazione ed alla manutenzione dei manufatti esistenti, ma alla “protezione” degli interventi edilizi in progetto. Quindi la realizzazione di tale struttura, entro i 10 m dal ciglio di sponda, è in contrasto con le prescrizioni indicate nella L. R. n. 41/2018.
Osservazione n. 3 Presso l’”accesso impianto” è prevista la messa in opera di un digestore e di un gruppo “updraging”; inoltre la cabina Enel già presente verrà spostata (cfr. la planimetria allo stato di progetto). In tale zona, non distante dall’alveo ordinario in modellamento attivo del torrente Lima, non è definito il ciglio di sponda morfologico del corso d’acqua. Si rende necessario indicare sia in sezioni che nella planimetria l’esatta ubicazione del ciglio di sponda del torrente Lima in modo da poter verificare la fattibilità delle nuove costruzioni in progetto in relazione alle prescrizioni contenute nell’articolo n. 3 della L. R. n. 41/2018. Inoltre la compatibilità delle nuove opere edilizie (cabina Enel, digestore, gruppo “updraging”) con quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 41/2018 (articolo n. 3) deve essere verificata tenendo conto del “reticolo idrografico e di gestione” aggiornato con il DCR 20/2019 (Deliberazione 26 marzo 2019, n. 20 del Consiglio Regionale della Toscana: di seguito si allega la relativa cartografia: https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/viewer/openlayers/265 ).
Nella cartografia allegata nella pagina seguente è segnalata la presenza di un’asta torrentizia che dalla quota di circa 415 m s.l.m. affluisce nel torrente Lima: per tale impluvio valgono le prescrizioni indicate nall’articolo n. 3 della L. R. n. 41/2018 relative alla zona di rispetto dei 10 m misurati a partire dal ciglio di sponda. Riguardo gli interventi ammessi nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di 10 metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico vale inoltre quanto affermato nell’articolo n. 4 del D.P.G.R. n. 42/R del 25 luglio 2018 (BURT n. 33 del 1.8.2018).
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Incisione torrentizia che attraversa, intubata, il perimetro dell’impianto, presso la S. S. n. 12 (cartografata ai sensi della Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 79 e del DCR 20/2019).


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Osservazione n. 4 Nella Relazione idraulica è precisato che:

Alla data di redazione delle Relazioni geologica ed idraulica gran parte del perimetro dell’impianto ricadeva tra le aree a “pericolosità idraulica elevata”.
“Carta di riferimento delle Norme di Piano nel settore del rischio idraulico”


Si fa presente che il Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Serchio è stato recentemente modificato (Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 15 del 18/11/2019) con l’adozione del “Piano di Bacino del fiume Serchio, Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Variante generale funzionale all’adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale”. Pertanto la cartografia di pericolosità idraulica ed i relativi articoli del Piano di bacino Stralcio Assetto Idrogeologico I Aggiornamento e II Aggiornamento sono abrogati essendo in vigore, dal punto di vista idraulico, solo il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).
L’estratto cartografico del PGRA è allegato nel Documento AR3 – Inquadramenti.
L’area d’intervento ricade in gran parte in “pericolosità da alluvione media” (P2), così definita nell’articolo n. 6 della




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Nell’articolo n. 23bis delle Norme di Piano (abrogato in seguito alla Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 15 del 18/11/2019, ma vigente alla data di redazione delle Relazioni idraulica e geologica) veniva prescritto quanto segue:

Inoltre nel Preambolo della L. R. n. 41/2018 viene prescritto che:

Lo “scenario per alluvioni poco frequenti” coincide con i contesti di pericolosità per alluvione media (P2), in cui rientra il perimetro dell’impianto (articolo n. 2 della L. R. 41/2018).
Sulla base delle Normative sopra riportate si ritiene che le verifiche idrauliche debbano essere effettuate per un tempo di ritorno Tr = 200 anni, tenendo conto del trasporto solido, sia come supporto alla progettazione delle opere di difesa spondale che per individuare il battente idraulico eventualmente gravante sulla superficie di progetto dei nuovi interventi edilizi.
Osservazione n. 5
Nella Relazione geologica si afferma che gli interventi edilizi in progetto rientrano nella classe d’indagine n. 4 secondo l’articolo n. 7 del Regolamento n. 36/R:

Nella relazione geologica è allegato il seguente profilo di velocità Vs delle onde di taglio dedotto dall’indagine sismica in foro “down hole”:
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In tale elaborato sono da segnalare inversioni di velocità: pertanto nel caso in esame non è possibile, ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, fare riferimento all’approccio semplificato (Paragrafo 3.2.2 del D. M. 17 gennaio 2018). Nella Relazione geologica il sito viene attribuito alla categoria di sottosuolo B.
Di seguito si allega la Tabella 3.2.II delle NTC 2018.
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Sulla base del profilo di velocità Vs dedotto dall’indagine “down hole” non sussiste “miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità” essendo palesi inversioni di velocità. Nel Paragrafo 3.2.2 del D. M. 17/01/2018, a proposito delle categorie di sottosuolo, si specifica quanto segue:
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Si può quindi asserire che, nel caso in esame, l’approccio semplificato per la definizione dell’azione sismica di progetto non è applicabile: pertanto, conformemente con le prescrizioni esplicitate nelle NTC 2018, è necessaria l’analisi della risposta sismica locale.
Bagni di Lucca, 03/02/2020 Geologo Massimo Colombini
