Dalla Regione Toscana

Allegato di Piano 4 – Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998) 

2.2 Impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.)

Gli impianti a tecnologia complessa (selezione e produzione compost/CDR, compostaggio, digestione anaerobica, ecc.) non devono ricadere in:

1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art.136 del d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

2. Aree individuate come “invarianti strutturali” a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005; 3. Parchi e riserve provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale istituite ai sensi della l.r. 49/95 e s.m.i. in attuazione della legge 394/91 e s.m.i.;

4. Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 21/20125 ; 4 Ad esclusione degli impianti autorizzati in “D” ai sensi dell’Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

5 Ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 21/2012, “Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno: a) (…); b) (…), lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero PRB – Parte Prima – Sezione CONOSCITIVO-PROGRAMMATICA – Allegato di Piano 4 7 5. Aree di cui all’art. 1, comma 1, della l.r. 21/2012 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua” ossia alvei, golene, argini e aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI);

6. Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

7. Aree rientranti nella definizione di bene culturale ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 42/2004;

8. Aree di interesse geologico (geositi) di cui all’art. 11 della l.r.56/2000;

9. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007e relativa d.g.r.t. 454/2008;

10. Aree collocate nelle zone di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile di cui all’art. 94, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. In assenza dell’individuazione da parte della Regione di tale zona di rispetto, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, secondo quanto previsto al comma 6 dello stesso art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

11. Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.6 ;

12. Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 200 metri tra il perimetro dell’impianto e le aree residenziali ricadenti all’interno del centro abitato stesso;

13. Aree carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della l.r. 20/84 s.m.i.;

14. Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti;

15. Aree inserite nel presente Piano regionale ai sensi dell’art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall’art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98;

16. Aree interne al limite delle aree di protezione ambientale, così come definite dalla l.r. 27 luglio 2004, n.38, agli articoli 14-15 e 18. In assenza dell’individuazione da parte della Provincia di tali aree di protezione ambientale, le medesime hanno un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione delle risorse idriche sotterranee di cui al comma 1 art. 3 L.R. 38/2004.

Costituiscono inoltre criteri penalizzanti per la valutazione la localizzazione in:

– Siti UNESCO e relative buffer zone;

– Zone all’interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata;

– Aree agricole di pregio ai sensi del Titolo IV Capo III della l.r. 1/2005 in prima approssimazione si propone di considerare aree agricole di pregio le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue;

– Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

– Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 30 e 500 anni);

– Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d. 3267/1923; dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti”.

6 Per gli impianti di recupero della frazione organica da RD (impianti di compostaggio e di digestione anaerobica) tale criterio si considera penalizzante. PRB – Parte Prima – Sezione CONOSCITIVO-PROGRAMMATICA – Allegato di Piano 4 8

– Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”;

– Aree sensibili di cui all’art.91 del d.lgs. 152/06;

– Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;

– Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell’impianto e le aree residenziali ricedenti all’interno del centro abitato stesso;

– Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l’interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di recupero/smaltimento con i centri abitati;

– Aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007;

– Condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti e degli odori ove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;

– Aree inserite nel Registro delle Aree Protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE identificato dai Piani di Gestione delle Acque redatto dalle Autorità di Bacino;

– Aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142 del d.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, secondo le prescrizioni contenute nell’Elaborato 8B “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del d.lgs. 42/2004” del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...